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Accesso civico "generalizzato"

concernente dati e documenti ulteriori

L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l'attuale Ordinamento.

L'accesso generalizzato è stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016 attuativo della Legge Delega n. 124/2015 (cd. Riforma Madia) con lo scopo di adeguare l'Ordianmento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza.

L'istituto è mutuato dal cd. FOIA - Freedom Of Information Act - dei sistemi anglosassoni, dove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza, mentre la riservatezza ed il segreto sono le eccezioni.

Le finalità dichiarate della nuova forma di accesso sono quelle di favorire forme diffuse di controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall'ordinamento italiano, l'accesso civico e l'accesso documentale, che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

L'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale non necessita di motivazione. L'istanza è volta a chiedere dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.

L'istanza deve identificare i documenti, i dati o le informazioni richieste; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall'ufficio che chiederà all'interessato di precisarne l'oggetto. Richieste che riguardino un numero cospicuo di documenti ed informazioni saranno ritenute ammissibili, a meno che risultino manifestamente irragionevoli, cioè tali da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione. La richiesta di informazioni è soddisfatta mediante esibizione dei documenti che quelle informazioni contengono con esclusione delle parti NON pertinenti.

l'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore e  può essere presentata direttamente presso la sede dell'Ente (Via Delatre, 69 - 55047 Seravezza (LU) ) tramite posta ordinaria,  oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzounionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it

QUALI LIMITI INCONTRA IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO?

Il diritto recede di fronte ad interessi pubblici e privati tassativamente previsti e considerati prioritari e fondamentali dalla Legge. In tali casi l'Ufficio competente deve negare l'accesso ovvero,  qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero, ancora,  consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Il diritto può recedere di fronte ad interessi pubblici e privati considerati dalla Legge, non prioritari e fondamentali, ma di particolare rilievo. In tali casi l'Ufficio competente è tenuto ad una valutazione, caso per caso, di quale sia, in concreto, l'interesse prevalente tra quello pubblico all'informazione generalizzata e quello/i considerato/i altrettanto meritevole/i di tutela dall'ordinamento, coinvolto nel procedimento di accesso. Detta valutazione può concludersi con l'accoglimento ovvero con il diniego dell'accesso ovvero ancora, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, con il differimento nel tempo o con l'accoglimento secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

CHI E' IL CONTRO INTERESSATO

E' il soggetto titolare di un interesse privato di particolare rilievo che potrebbe, con un elevato grado di probabilità, subire un pregiudizio concreto dall'accoglimento della richiesta di accesso. Quando l'ufficio competente individua privati contro interessati alla richiesta di accesso ne dà loro comunicazione informadoli della facoltà di partecipare al procedimento presentando una motivata opposizione all'accesso.

ENTRO QUANTO TEMPO E COME L'ISTANZA DEVE ESSERE RISCONTRATA

Sia in caso di accoglimento che di rifiuto, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione dell'esito al richiedente e ad eventuali contro interessati. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.

In caso di accoglimento, l'Ente trasmette tempestivamente al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste. Nel caso di accoglimento nonostante la motivata opposizione del contro interessato, l'Ente trasmette al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito da parte del contro interessato.

COME PUO' TUTELARSI IL MRICHIEDENTE IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCATA RISPOSTA

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione,  ricorso al Difensore Civico istituito presso il Consiglio Regionale della Toscana e al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Toscana, Sezione di Firenze) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate sopra per l’istanza principale.

COME PU0' TUTELARSI IL CONTRO INTERESSATO

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del contro interessato, quest'ultimo ha a disposizione le medesime forme di tutela previste per il richiedente l'accesso: può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, ricorso al Difensore Civico istituito presso il Consiglio regionale della Toscana e al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Toscana, Sezione di Firenze) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate sopra per l’istanza principale.

 

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